I rifiuti da attività di disinfestazione
Il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116[1] ha modificato in modo sostanziale la Parte IV, rubricata “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, del Testo Unico Ambientale D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riscrivendo buona parte delle disposizioni sui rifiuti in attuazione delle Direttive UE meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.
Per quanto riguarda le attività di disinfestazione (utilizzeremo il termine disinfestazione per indicare tutte le attività ricomprese nel novero della legislazione speciale ex l. 82/1994 ed in generale tutte le attività relative al pest management) la novella normativa, nel riscrivere completamente l’art. 193 in materia di trasporto dei rifiuti, ha contemplato espressamente e per la prima volta i rifiuti derivanti dalle “attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82” nell’ambito della disciplina sui rifiuti e, al contempo, ha stabilito che i rifiuti derivanti da tale attività, al pari dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione (a cui era in precedenza dedicato l’art. 266, c. 4 oggi abrogato) e piccoli interventi edili (introdotti ex novo nell’art. 193, c. 19), “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”[2].
[1] DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” pubblicato in G.U. 11 settembre 2020, n. 226 e reperibile in www.normattiva.it.
[2] Pare opportuno riportare, fin da subito, per intero il comma 19 dell’art. 193: “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”.